Sicurezza delle cure e
della persona assistita

Lo scorso 1° marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo (D.M. n.232/2023) della legge Gelli che stabilisce “i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie” nonché “i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio”.

Il Decreto prevede che le imprese assicurative dovranno adeguare i contratti di assicurazione in conformità ai nuovi requisiti minimi previsti entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 16 marzo 2026.

Sebbene il legislatore offra questo ampio termine per adeguare i contratti di assicurazione ai requisiti minimi stabiliti, AmTrust Assicurazioni ha scelto di mettere tempestivamente il proprio know-how in ambito Medmal al servizio dei Clienti al fine di soddisfare quanto prima le esigenze assicurative in linea con il Decreto attuativo.

Per tale ragione, seguendo le indicazioni contenute nel Decreto, siamo intervenuti per aggiornare e migliorare i nostri prodotti dedicati alle Strutture e ai Professionisti Sanitari.

Pertanto, sono disponibili le nuove versioni dei documenti di polizza dell’intero catalogo così da consentire ai nuovi Assicurati la possibilità di effettuare, sin da subito, una scelta conforme al dettato normativo e adeguata alle loro esigenze di protezione.

L’attenzione posta dal Legislatore ai contratti assicurativi per le Strutture e gli esercenti le professioni sanitarie conferma il ruolo sociale e l’importanza di queste coperture. Come assicuratori di riferimento nell’ambito della Medical Malpractice, sentiamo la responsabilità di rassicurare i nostri Clienti dimostrando che la loro Compagnia è, ancora una volta, al loro fianco.

Cosa prevede il decreto?

Il decreto è composto da 19 articoli, suddivisi in quattro titoli: disposizioni generali (artt. 1 e 2), requisiti minimi ed uniformi per l’idoneità dei contratti di assicurazione (artt. 3-8), requisiti minimi di garanzia e condizioni di operatività delle misure analoghe (artt. 9-17) e disposizioni finali (artt. 18 e 19).

Il decreto si rivolge alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e agli esercenti le professioni sanitarie. Oggetto della garanzia assicurativa:

  • la copertura dei rischi derivanti dalla attività della struttura per la copertura della responsabilità contrattuale;
  • la copertura dei rischi derivanti dalla attività degli esercenti la professione sanitaria per prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ed anche se scelti dal paziente ed ancorché non dipendenti della struttura, della cui opera la struttura si avvale per l’adempimento della propria obbligazione per la copertura della responsabilità extracontrattuale;
  • la copertura dei rischi dell’esercente l’attività libero professionale in adempimento di un’obbligazione contrattuale direttamente assunta con il paziente;
  • le coperture dei rischi dell’esercente la professione sanitaria presso la struttura, a qualunque titolo, per tutte le azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga esercitate nei suoi confronti.

Quando entra in vigore?

Il decreto è entrato in vigore il 16 marzo 2024, ovvero 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 1° marzo.

Qual è l’efficacia temporale della polizza?

Le polizze sono in regime “claims made”, ossia operanti per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta, nel periodo di validità della polizza e riferite a fatti verificatisi in tale periodo e nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo.
In caso di cessazione definitiva dell’attività dell’esercente la professione sanitaria è previsto un periodo di “ultrattività” della copertura, estendibile agli eredi, di 10 anni per fatti verificatisi nel periodo di efficacia della polizza.

Sono definiti dei massimali minimi?

Il decreto ha fissato il valore minimo dei massimali, suddivisi in tre categorie per le strutture (a seconda della complessità e del tipo di servizi che vengono resi) e in due per i professionisti sanitari (distinguendo tra quelli che svolgono attività chirurgica da quelli che non la svolgono). Per ciascuna categoria è stato fissato un massimale per sinistro e un massimale aggregato.

Cosa sono le “analoghe misure”?

Sono misure adottabili dalle strutture sanitarie in alternativa al ricorso al mercato assicurativo.
Il decreto stabilisce innanzitutto che l’adozione di tale sistema di gestione del rischio sia disposta da una delibera approvata dai vertici della struttura, specificante le modalità di funzionamento e le motivazioni che hanno indotto ad optare per questa soluzione.
Ogni struttura dovrà istituire una specifica commissione di valutazione dei sinistri composta da specialisti ed esperti espressamente indicati nel decreto (medici legali, periti, avvocati interni, esperti in gestione del rischio) che stabilirà anche l’entità delle somme da porre a riserva in due specifici fondi: il fondo a copertura dei rischi e il fondo riserva sinistri.
Entrambi i fondi dovranno essere certificati dal collegio sindacale o da un revisore al fine di stabilirne la congruità, e saranno impignorabili.

La Compagnia può recedere dal contratto?

Il Decreto prevede il divieto di esercitare il diritto di recesso per sinistro per l’assicuratore prima della scadenza contrattuale salvo il caso di reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente la professione sanitaria per più di un sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.
Resta invariato il diritto delle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Ci sono eccezioni che la Compagnia può opporre al danneggiato?

Le eccezioni che l’assicuratore potrà opporre al danneggiato nei casi di azione diretta sono le seguenti: fatti dannosi derivanti dallo svolgimento di attività che non sono oggetto della copertura assicurativa, fatti generatori di responsabilità verificatisi e richieste di risarcimento presentate al di fuori dei periodi di efficacia temporale della garanzia, la franchigia e la Self Insurance Retention (SIR) in caso di polizze delle Strutture, il mancato pagamento del premio.